Art. 22 — Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi
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Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
