Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 22 — Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi

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Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1976.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art22 · fonte su Normattiva