Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 23 — Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge
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Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
