Le provvidenze previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'art. 10 dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalita' indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni: nel primo comma di detto articolo, alla lettera e), dopo le parole: "alla ricostituzione" sono aggiunte le altre: "del patrimonio zootecnico nonche'"; alla lettera f) le parole: "degli oliveti e degli agrumeti" sono sostituite dalle altre: "delle colture preminenti della zona"; al quinto comma dello stesso articolo e' aggiunto il seguente periodo: "Detto indennizzo sara' corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte".

Testo vigente dal 5 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-24;161~art1 · fonte del testo