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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3; Nel primo comma, lettera b) aggiungere: "compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati". Nel primo comma aggiungere la lettera f): "all'indennizzo ai 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti". Sostituire al secondo comma il seguente: "Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa, per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende". Nel quinto comma, alle parole "sara' corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento" sostituire le altre: "o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sara' corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art10 · fonte del testo