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Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 puo' essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, della imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni. Nelle stesse zone, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potra' disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione. I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 15 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art11 · fonte su Normattiva