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All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3; Nel primo comma, lettera b) aggiungere: "compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati". Nel primo comma aggiungere la lettera f): "all'indennizzo ai 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti". Sostituire al secondo comma il seguente: "Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa, per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende". Nel quinto comma, alle parole "sara' corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento" sostituire le altre: "o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sara' corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
