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Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato. A favore dei profughi che non fruiscano di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno e' concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennita' prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997. Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei. All'atto della cessazione delle provvidenze predette sara' corrisposto dall'ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
