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Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o da trasferire. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 18 marzo 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art3 · fonte del testo