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((Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire)). Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
Testo in vigore dal 18 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
