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La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

  • a)promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
  • b)stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
  • c)contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
  • d)partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 26 aprile 1985

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;259~art2 · fonte su Normattiva