Art. 10 — Effetti dell'approvazione dei progetti - Espropriazioni
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L'approvazione dei progetti per la costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 1 gennaio 2002
