Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo 128" sono soppresse. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' soppresso. Resta ferma la validita' degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 maggio 1989

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 18/1990

    Parametro
    23 gennaio 1990

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 1 Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-22;198~art1 · fonte del testo