Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo 128" sono soppresse. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' soppresso. Resta ferma la validita' degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 30 maggio 1989
