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I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze della impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilita', sempre che il rapporto non fosse stagionale. Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza e' sospesa. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non puo' essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione. Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1. Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro.

Testo in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1140~art3 · fonte del testo