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Qualora fuori delle ipotesi previste dall'art. 1 il dipendente da una Amministrazione pubblica o da una, impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di guerra, e non sia stato possibile conoscere se egli sia tuttora in vita ne' accertarne il decesso, l'amministrazione o l'impresa interessata o gli aventi diritto possono chiedere al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota che sia redatto un verbale di irreperibilita', agli effetti della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro. Il sindaco redige il verbale di irreperibilita', dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. Nel verbale sono indicate le generalita' dello scomparso, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali la scomparsa e' avvenuta, e l'amministrazione, l'impresa o la persona richiedente. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3. La risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro decorre dalla data della scomparsa indicata nel verbale di irreperibilita'.

Testo in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1140~art5 · fonte del testo