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[1]Art. 3:
[2]Nessuno puo' assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 1 agosto 1974
