Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, per quanto riguarda i Comuni di cui al precedente art. 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-09;1159~art4 · fonte del testo