1. Per cio' che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone di cui all'articolo 10, e' calcolato sulla base di una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo, e da essa ricevuti nel corso dell'anno solare che precede quello in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. L'ammontare di cui al paragrafo 1 e' determinato dall'Assemblea nei due mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. In tale occasione, l'Assemblea deve, per quanto possibile, fissare tale ammontare in modo che il totale dei contributi iniziali sia uguale a 75 milioni di franchi se tali contributi corrispondono al 90 per cento dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo trasportati nel mondo via mare. 3. I contributi iniziali sono versati, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, nei tre mesi che seguono l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Stato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art11 · fonte su Normattiva