Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del deposito di uno strumento di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38, e successivamente ogni anno nella data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a contribuire al Fondo, in applicazione dell'articolo 10, unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da tali persone nel corso del precedente anno solare.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
