1. Ogni Stato contraente puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, nonche' in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti. 2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' fatta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 40, essa va indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica all'Amministratore dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 3. Ogni dichiarazione fatta, in conformita' del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all'Amministratore. 4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo puo' revocarla riservandosi di inviare una notifica scritta all'Amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformita' del presente articolo e' tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un tribunale competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunita' giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
