1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo e' a carico di quest'ultimo.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
