1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo e' a carico di quest'ultimo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art31 · fonte su Normattiva