[1]Articolo XVI
[2]1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato nello strumento stesso.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
