1. Ogni Stato contraente puo', entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comportera', a suo avviso un considerevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti, chiedere all'Amministratore di indire l'Assemblea in sessione straordinaria. L'Amministratore convoca l'Assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda. 2. L'Amministratore puo', di sua iniziativa, indire l'Assemblea in sessione straordinaria entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia ove ritenga che tale denuncia comporti, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti. 3. Se nel corso di una sessione straordinaria tenuta in conformita' del paragrafo 1 o 2, l'Assemblea decide che la denuncia comportera' un notevole aumento del livello dei contributi per gli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati puo', non oltre centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare la presente Convenzione. Tale denuncia acquista efficacia alla stessa data.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art42 · fonte su Normattiva