1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, e
  • b)il Segretario generale dell'Organizzazione e' stato informato, conformemente all'articolo 39, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi. 2. Tuttavia, la presente Convenzione non puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilita'. 3. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o che vi aderiscano successivamente, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello Strumento appropriato da parte di tale Stato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art40 · fonte su Normattiva