1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre. 2. Gli Stati contraenti che sono vincolati dalla presente Convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie perche' il Fondo possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 44 e, soltanto a tale fine, restano vincolati dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art43 · fonte su Normattiva