Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 7, e che, nello Stato d'origine, e' divenuta esecutiva e non puo' piu' formare oggetto di ricorso ordinario, e' riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall'articolo X della Convenzione sulla responsabilita'.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
