[1]Articolo IV Moneta locale

[2]1. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno soltanto per quanto si riferisce all'assistenza che potra' essere fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America a titolo gratuito. 2. Il Governo italiano aprira' un conto speciale presso la Banca d'Italia intestato al Governo italiano (qui appresso chiamato Conto Speciale) ed effettuera' in tale Conto depositi in lire come segue:

  • a)il saldo residuale alla chiusura degli affari nel giorno della firma del presente Accordo dei conti speciali presso la Banca d'Italia intestati al Governo italiano, conti istituiti ai termini degli Accordi fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano in data 4 luglio 1947 e in data 3 gennaio 1948, nonche' qualsiasi altra somma che, di volta in volta, debba essere depositata nel conti speciali ai sensi di tali Accordi. Resta inteso che la lettera e) del paragrafo 114 della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, costituisce approvazione e determinazione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America riguardo all'uso di tali saldi cui e' fatto riferimento nei predetti Accordi;
  • b)il saldo residuale dei depositi fatti dal Governo italiano ai sensi dello scambio di note fra i due Governi in data 21 aprile 1948;
  • c)le somme equivalenti allo indicato costo in dollari al Governo degli Stati Uniti d'America di merci, servizi ed informazioni tecniche (ivi compresi i costi di trasformazione, magazzinaggio, trasporto, riparazione od altri servizi relativi) resi disponibili all'Italia a titolo gratuito e sotto qualsiasi forma autorizzata dalla legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dedotto tuttavia l'ammontare dei depositi fatti ai sensi dello scambio di note di cui al comma b). Il Governo degli Stati Uniti d'America notifichera' di tanto in tanto al Governo italiano l'indicato costo in dollari di qualsiasi delle suddette merci, servizi ed informazioni tecniche, dopo di che il Governo italiano depositera' nel Conto Speciale un equivalente ammontare in lire calcolato ad un tasso di cambio che sara' corrispondente alla parita' conTenuta in quell'epoca col Fondo Monetario Internazionale, purche' tale valore convenuto sia l'unico tasso di cambio applicabile per gli acquisti di dollari relativi alle importazioni in Italia. Se al momento della notifica e' stata convenuta col Fondo una parita' per la lira ed esistono uno o piu' altri tassi di cambio applicabili all'acquisto di dollari per importazioni in Italia, o se al momento della notifica non e' stata concordata con il Fondo una parita' della lira, il tasso o i tassi di cambio per questo scopo speciale saranno stabiliti d'accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo italiano potra' in qualsiasi momento effettuare nel Conto Speciale depositi anticipati che verranno accreditati in conto di notificazioni successive ai sensi di questo paragrafo. 3. Il Governo degli Stati Uniti d'America notifichera' di tanto in tanto al Governo italiano il suo fabbisogno per spese amministrativa in lire in Italia derivanti da operazioni effettuate ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica, dopo di che il Governo italiano mettera' a disposizioni tali somme prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale e nel modo richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America nella sua notifica. 4. Il cinque per cento di ciascun deposito effettuato ai sensi del presente articolo derivante dall'assistenza fornita ai termini della legge del 1948 di stanziamento per aiuti all'Estero, sara' assegnato al Governo degli Stati Uniti d'America che ne fara' uso per le sue spese in Italia, e le somme messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo verranno previamente addebitate agli ammontari assegnati ai sensi del presente paragrafo. 5. Il Governo italiano mettera' inoltre a disposizione, prelevandole da qualsiasi saldo del Conto Speciale, quelle somme in lire che potranno essere necessarie a coprire spese per il trasporto (incluse spese portuali, di magazzinaggio, facchinaggio e simili) da ogni punto di entrata in Italia al punto stabilito per la consegna al destinatario in Italia di quei rifornimenti assistenziali e pacchi cui si fa riferimento all'articolo VI. 6. Il Governo italiano potra' effettuare prelevamenti dall'eventuale saldo rimasto nel Conto Speciale per quegli scopi che potranno essere di volta in volta concordati con il Governo degli Stati Uniti d'America. Nell'esame delle proposte di prelevamento dal Conto Speciale avanzate dal Governo italiano, il Governo degli Stati Uniti d'America prendera' in considerazione la necessita' di promuovere o mantenere la stabilizzazione monetaria e finanziaria, interna in Italia, la necessita' di stimolare l'attivita' produttiva, ed il commercio internazionale, come pure la ricerca esplorativa e lo sviluppo di nuove fonti di ricchezza in Italia ed in modo particolare:
  • a)spese per l'attuazione di opere o programmi, ivi compresi quelli che fanno parte di un programma generale per lo sviluppo della capacita' produttiva italiana e degli altri Paesi partecipanti, nonche' per l'attuazione di opere o programmi il cui costo esterno sia coperto dall'assistenza fornita dal Governo degli Stati Uniti d'America in base alla legge del 1948 per la Cooperazione Economica od in altro modo, o da prestiti della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
  • b)spese per ricerche esplorative e lo sviluppo di una aumentata produzione di quelle materie prime che possano abbisognare agli Stati Uniti d'America a causa di deficienze o deficienze potenziali nelle risorse degli Stati Uniti d'America; e
  • c)l'effettiva riduzione del debito nazionale, specialmente del debito verso la Banca d'Italia, od altri Istituti bancari. 7. Ogni saldo residuale all'infuori delle somme non spese assegnate ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, rimanente nel conto speciale al 30 giugno 1952, sara' impiegato in Italia per quegli scopi che potranno essere in seguito concordati fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, rimanendo inteso che il consenso degli Stati Uniti d'America sara' soggetto all'approvazione a mezzo di legge e di deliberazione congiunta del Congresso degli Stati Uniti d'America.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artiv · fonte del testo