[1]Articolo IX Missioni

[2]1. Il Governo italiano conviene di accogliere una Missione Speciale per la Cooperazione Economica la quale adempira' i compiti spettanti al Governo degli Stati Uniti d'America in Italia ai termini del presente Accordo. 2. Il Governo italiano, su opportuna notifica da parte dell'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, considerera' la Missione Speciale ed il suo personale, nonche' il Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa, quali facenti parte dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia ai fini del godimento dei privilegi e delle immunita' accordate a detta Ambasciata e al suo personale di rango equiparato. Il Governo italiano concedera' inoltre adeguate cortesie ai membri ed al personale del Comitato Misto del Congresso degli Stati Uniti d'America per la Cooperazione Economica estera e concedera' agli stessi le facilitazioni e l'assistenza necessarie per l'efficace adempimento delle loro funzioni. 3. Il Governo italiano, sia direttamente che attraverso i suoi rappresentanti presso l'Organizzazione Economica Europea dara' piena collaborazione alla Missione Speciale, al Rappresentante Speciale degli Stati Uniti in Europa e al suo personale nonche' ai membri ed al personale del Comitato Misto; tale collaborazione comprendera' la comunicazione di tutte le informazioni e la concessione di tutti i mezzi necessari per osservare ed esaminare l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluso l'utilizzazione dell'assistenza fornita a termini del medesimo.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artix · fonte del testo