[1]Articolo V Accesso alle materie prime

[2]1. Il Governo italiano facilitera' il trasferimento negli Stati Uniti d'America, per la costituzione di scorte o per altri scopi, di materie prime di origine italiana che sono richieste dagli Stati Uniti d'America in conseguenza di deficienze o di deficienze potenziali delle proprie risorse, sulla base di quelle ragionevoli condizioni di vendita, scambio, baratto o altrimenti, e in quei quantitativi, e per quel periodo di tempo, che potranno essere stabiliti d'accordo fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia, dopo aver tenuto debito conto delle ragionevoli necessita' dell'Italia per le sue esigenze interne e per i bisogni di esportazione commerciale di tali materie prime. Il Governo italiano prendera' tutte quelle misure specifiche che potranno essere necessarie per adempiere alle disposizioni di questo paragrafo, comprese le misure destinate a promuovere una maggiore produzione di tali materie prime in Italia, ed a rimuovere ogni ostacolo al trasferimento di tali materie prime negli Stati Uniti d'America. Il Governo italiano, qualora ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America, entrera' in negoziati per stabilire dettagliati accordi necessari a porre in atto le disposizioni del presente paragrafo. 2. Riconoscendo il principio di equita' nei riguardi della depauperazione delle risorse naturali degli Stati Uniti d'America e dei Paesi partecipanti, il Governo italiano qualora ne sia richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America, negoziera' ove cio' possa avere applicazione: (a) un futuro piano di disponibilita' minime a favore degli Stati Uniti d'America per il futuro acquisto e consegna di una equa proporzione di materie prime di origine italiana che necessitino agli Stati Uniti d'America, in dipendenza di deficienze o deficienze potenziali delle loro proprie risorse, a prezzi di mercato mondiale, in modo tale da proteggere l'accesso dell'industria degli Stati Uniti ad una equa proporzione di tali materie prime italiane, espressa sia in percentuali di produzione o in quantita' assolute; (b) intese che provvedano adeguata protezione del diritto di ogni cittadino degli Stati Uniti d'America o di ogni persona giuridica, societa' od altra associazione creata ai termini delle leggi degli Stati Uniti d'America o di ogni loro Stato o territorio, di cui siano in larga parte beneficiari cittadini degli Stati Uniti d'America, di partecipare allo sfruttamento di tali materie prime a condizioni di trattamento equivalenti a quelle accordate ai cittadini italiani e, (c) un programma concordato per l'aumento della produzione di tali materie prime ovunque possibile in Italia e per la fornitura di una percentuale convenuta di tale aumentata produzione da trasferirsi negli Stati Uniti d'America secondo un programma a lunga scadenza in considerazione dell'assistenza fornita dagli Stati Uniti d'America ai sensi del presente Accordo. 3. Il Governo italiano, qualora richiesto dal Governo degli Stati Uniti d'America cooperera', ogni qualvolta cio' sia opportuno, per realizzare gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei riguardi di materie prime aventi origine fuori d'Italia.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artv · fonte del testo