[1]Articolo VI Accordi per i viaggi e forniture assistenziali

[2]1. Il Governo italiano cooperera' col Governo degli Stati Uniti d'America nel facilitare, incoraggiare e promuovere lo sviluppo di viaggi di cittadini degli Stati Uniti d'America verso ed entro i Paesi partecipanti. 2. Il Governo italiano, ogni qual volta cio' sia desiderato dal Governo degli Stati Uniti d'America, entrera' in trattative per accordi (compresa la concessione della franchigia doganale dietro opportune cautele) per facilitare l'entrata in Italia, di forniture di merci assistenziali donate od acquistate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi non aventi scopi di lucro, e di pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America e destinati a persone singole residenti in Italia.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artvi · fonte del testo