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Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Universita', comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi. Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2 3 Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilita' dell'area destinata alla realizzazione della seconda Universita' statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, e' da ritenersi compresa la possibilita' di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle localita' denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma. A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree. Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato e' autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attivita' agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge. La concessione non potra' avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sara' subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprieta' dei terreni espropriati alla seconda Universita'. Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Universita' di Roma sono esenti da ogni tributo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 dicembre 1990, n. 396

2

La L. 15 dicembre 1990, n. 396, ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, e' differito al 18 aprile 1995.

L. 11 febbraio 1992, n. 124

3

La L. 11 febbraio 1992, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni gia' disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771".

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 23 ottobre 1996

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art4 · fonte su Normattiva