Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Colui che sara' stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza, non potra' essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verra' cancellato ove sia stato inscritto.
tolto: Tale provvedimento avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.
tolto: In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art11 · fonte del testo