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Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtu' della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sara' prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art12 · fonte del testo