Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali e' permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella Provincia.
tolto: Restano ferme le facolta' date all'autorita' di pubblica sicurezza dall'art. 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.
tolto: La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 e' assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinera' inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art3 · fonte del testo