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[1]Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali e' permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella Provincia.

[2]Restano ferme le facolta' date all'autorita' di pubblica sicurezza dall'art. 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

[3]La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 e' assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinera' inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art3 · fonte del testo