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[1]E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcooliche di cui all'art. E' loro vietato parimenti di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente.

[2]Non e' permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art4 · fonte del testo