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[1]Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non puo' essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

[2]Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 26 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art7 · fonte del testo