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[1]Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non puo' essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi. 1

[2]Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 7 ottobre 1923, n. 2208, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1926, n. 937, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il rapporto fissato nell'art. 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti e' portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti. Nel procedere a tale computo si puo' assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui. Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtu' di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria sempreche' il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda".

Testo in vigore dal 26 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1913 al 26 ottobre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 7 ottobre 1923, n. 2208, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1926, n. 937, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il rapporto fissato nell'art. 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti e' portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti. Nel procedere a tale computo si puo' assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui. Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtu' di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria sempreche' il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;632~art7 · fonte del testo