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[1]Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non puo' essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi. 1
[2]Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 ottobre 1923, n. 2208, convertito senza modificazioni dalla L. 3 giugno 1926, n. 937, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il rapporto fissato nell'art. 7 della legge 19 giugno 1913, n. 632, tra il numero degli esercizi di vendita e di consumo di vino, birra e di qualsiasi bevanda alcoolica ed il numero degli abitanti e' portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti. Nel procedere a tale computo si puo' assegnare un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a mille, ma non minore di 500, che eventualmente residui. Agli effetti dell'art. 7 della predetta legge 19 giugno 1913, n. 632, non si considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtu' di atto tra vivi o di successione legittima o testamentaria sempreche' il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008
