Recante provvedimenti per l'Acquedotto pugliese
Art. 12 (Atto)
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Alla societa' e' accordata una proroga fino al 30 marzo 1912 per la presentazione dei progetti esecutivi e le saranno restituite le lire 50 al giorno trattenute a titolo di penale.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
