E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennita', premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sara' inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art18 · fonte del testo

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