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[1]Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sara' costituita, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione centrale consultiva per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.
[2]Detta commissione sara' formata come segue:
[3]Presidente: il presidente della sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
[4]Membri: quattro ispettori del genio civile, e due ispettori o ingegneri capi delle miniere, di cui uno dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ed uno del regio ufficio geologico;
[5]due ispettori superiori forestali;
[6]un delegato della direzione generale delle foreste;
[7]un delegato della direzione generale di sanita' pubblica;
[8]un delegato della direzione generale delle bonifiche;
[9]altri due membri scelti fra le persone che abbiano speciale competenza nelle discipline idraulico-agrarie ed igienico-sanitarie, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati allo scadere del biennio.
[10]La commissione sara' ripartita con decreto ministeriale in due sezioni e, secondo i casi, funzionera' a sezioni riunite o separate con le attribuzioni deferitele dalle leggi e dai regolamenti. Formeranno specifico oggetto della competenza della prima sezione le sistemazioni dei bacini montani e dei corsi d'acqua, e di quella della seconda, le bonificazioni.
Testo in vigore dal 3 agosto 1911 al 10 febbraio 1919
