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[1]Gli ufficiali muniti del salo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.
[2]Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927
