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[1]((Gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.
[2]Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi, cessando dalla carica di aeronavigante)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
