Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali muniti del salo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.

[2]Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)).

Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927. 67 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroportotolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: cessando dalla carica di aeronavigante.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art102 · fonte del testo