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[1]Gli ufficiali muniti del salo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitudine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.
[2]Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932
