Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, i quali vengano dichiarati in modo permanente non piu' idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, potranno, rimanendo assegnati alla categoria medesima a tutti gli effetti, conseguire due sole promozioni ad anzianita' - od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo - a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneita' al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneita' al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto, e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.
[2]Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 15 luglio 1927
