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[1]((Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, del ruolo naviganti, i quali vengono dichiarati in modo permanente non piu' idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni causate da incidenti di volo, potranno rimanere a far parte del ruolo naviganti e conseguire due sole promozioni ad anzianita' - od a scelta assoluta per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo - a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneita' al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneita' al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.
[2]Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere trasferiti nel ruolo servizi e potranno altresi' esservi trasferiti d'autorita' a parere degli organi competenti ad emettere giudizi di avanzamento)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
