Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, i quali vengano dichiarati in modo permanente non piu' idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, potranno, rimanendo assegnati alla categoria medesima a tutti gli effetti, conseguire due sole promozioni ad anzianita' - od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo - a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneita' al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneita' al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto, e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.
[2]Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto ((cessando dalla carica di aeronavigante)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 7 dicembre 1932
