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Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva, limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art76 · fonte del testo