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Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva, limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
