Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1928 al 25 aprile 1935. Leggi il testo vigente →

((Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva)).

Testo in vigore dal 19 giugno 1928 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1928

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928. 18 parole tolte.

… del Regio esercito e della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riservatolto: , limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art76 · fonte del testo