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Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo combattente dell'arma aeronautica, i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualita' necessarie al servizio di volo o che si presuma abbiano perduto tali qualita' per non avere preso parte per tre anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianita' nella categoria ufficiali di aeroporto.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932
